Il Mef, con una
correzione delle Faq sabato 28 marzo, ribalta sorprendentemente quanto espresso
in precedenza: gli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali
l’iscrizione a Enasarco sembrava ostativa all’indennità, sono ora ammessi al
bonus ordinario di 600 euro previsto per artigiani e commercianti e
disciplinato dall’articolo 28 dal Dl 18/2020. Possibile quindi presentare
istanza direttamente al sito dell’Inps.
Con il decreto firmato dal
ministro del Lavoro e da quello dell’Economia, anche i professionisti iscritti
a Ordini professionali, potranno accedere all’indennità di 600 euro, ma a
differenza delle altre categorie economiche, vi sono però limiti quantitativi
di reddito dichiarato nel 2018. Fino a 35mila euro basta che l’attività sia
stata limitata dai provvedimenti restrittivi per l’emergenza sanitaria; da
35mila a 50mila euro, indennità solo se l’attività è stata cessata (dal 23
febbraio al 31 marzo) o c’è stato un calo dei redditi del 33% rispetto al primo
trimestre 2019.
Per la
presentazione delle domande sul sito Inps da parte di artigiani, commercianti e
agenti di commercio, è necessario avere il Pin Inps dispositivo.
Chi è già in
possesso di tale Pin, se preferisce, potrà inoltrarlo allo studio che
provvederà all’inoltro della domanda.
Chi non possiede il Pin potrà delegare tramite mail lo studio a tale richiesta indicando altresì il numero del cellulare e la mail dove l’Inps comunicherà le prime 8 cifre del codice sufficienti per la presentazione della domanda di indennizzo. La restante parte del Pin sarà recapitata per posta al proprio indirizzo di residenza. Si richiede, pertanto, di indicare nella mail di delega allo studio, anche il suddetto indirizzo.
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Le domande per ottenere l’ “indennità 600 euro” per i possessori di partita Iva potranno essere presentate dal primo aprile 2020 tramite Pin semplificato, seguendo le istruzioni al link seguente
Nel secondo punto della nuova autocertificazione per gli spostamenti si afferma di «essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2» del decreto legge.
Per esser chiari, lo stampato ricorda che le disposizioni riguardano «le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale». Ma non basta; occorre dichiarare anche di essere a conoscenza «delle ulteriori limitazioni» disposte dai presidenti delle Regioni. Tanto che in caso di trasferimento da una regione all’altra bisogna indicare sia quella di partenza sia quella di arrivo.
La comunicazione al Prefetto è per chi essendo escluso dalla lista dei servizi essenziali, ritiene, però, di far parte della filiera di tali servizi essenziali.
Nella serata di ieri, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto ministeriale, in vigore da oggi, che ridisegna la lista delle attività essenziali consentite, modificando quella dell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020. Le novità sono contenute nell’allegato del decreto ministeriale con la nuova lista delle attività essenziali, che corregge e integra il Dpcm del 22 marzo, del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell’Economia, che fa scattare dal 26 marzo la sospensione di attività per le produzioni non indicate nell’allegato al Dpcm. Mentre dal 29 marzo dovranno essere chiuse le attività non indicate nel nuovo allegato al decreto ministeriale, quello di ieri. In entrambi i casi l’apertura è fissata per il 3 aprile. Nel prosieguo, la lista delle attività consentite nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 3 Pesca e acquacoltura 5 Estrazione di carbone 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24* Fabbricazione di imballaggi in legno 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) 23.13 Fabbricazione di vetro cavo 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 26.6 Fabbricazione di elettroterapeutiche apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 82.20 Attività dei call center2 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese3 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
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Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19 Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere: ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; ✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: ✓ Artigiani ✓ Commercianti ✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari). Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Indennità lavoratori agricoli A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione. Indennità lavoratori dello spettacolo A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. IMPORTANTE Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. COME FARE DOMANDA I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
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Oggetto: Coronavirus, la sospensione del canone di locazione commerciale.
Il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale ha determinato, purtroppo, non solo una grave emergenza sanitaria, ma anche un negativo impatto sull’economia del paese.
Il lockdown crescente, imposto dalle autorità a tutela dei cittadini e per evitare il collasso del sistema sanitario nazionale, dal 4 marzo 2020 ha determinato, dapprima una chiusura di specifiche attività e poi, via via nel tempo, una chiusura generalizzata delle altre attività economiche, fatto salve quelle ritenute essenziali o di pubblica utilità, con un divieto sempre più stringente agli spostamenti delle persone. L’hashtag #ioRestoaCasa, che sintetizza tali normative, è chiaro: stop a scuole, università, manifestazioni, eventi compresi quelli sportivi, spettacoli e chiusura obbligatoria di molte attività quali negozi, bar, ristoranti ecc. L’emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti emessi, in aggiunta alla severa limitazione negli spostamenti, hanno aggravato la condizione di migliaia di operatori economici che improvvisamente hanno dovuto chiudere o registrare una riduzione della relativa utenza. Tali misure hanno inevitabilmente influito e influiranno, in maniera sempre più sensibile, sull’economia e sul reddito disponibile delle famiglie, delle imprese e degli enti. L’Emergenza Coronavirus è, quindi, emergenza sanitaria, ma è anche per tutti emergenza finanziaria ed economica, poiché le spese legate alle attività continuano. È necessario, quindi, contenere, diluire e differire tali spese nel tentativo di salvaguardare la continuità dell’attività e di preservarla, in un tempo purtroppo indefinito, fino all’uscita dall’emergenza e alla ripresa, seppur lenta, del normale ciclo economico. Per quanto esposto, è possibile quindi per il conduttore invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile), al fine di richiedere la riduzione o la sospensione del canone di locazione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Tale circostanza, però, non determina un diritto del conduttore in tal senso: i divieti disposti dai DPCM in ordine all’emergenza sanitaria, non riguardano la prestazione principale del locatore, ossia la messa a disposizione di locali idonei all’uso stabilito nel contratto di locazione. I decreti, infatti, non considerano l’immobile in cui si svolge l’attività, le sue caratteristiche o la sua idoneità all’uso pattuito. È innegabile, del resto, che l’immobile sia nella pacifica disponibilità del conduttore e in condizioni da poterlo utilizzare, ma, tuttavia, non è possibile goderne al fine di svolgere l’attività. È questa che viene invece preclusa o limitata. L’impossibilità di svolgere l’attività, non è certamente imputabile a nessuna delle parti, ma è dovuta ad una emergenza straordinaria di tutela della salute. Né il conduttore, né il locatore hanno dunque colpe, ma in astratto non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, anche alla luce del recente intervento normativo del Governo che con decreto legge del 16 marzo 2020 ha previsto che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1″. La richiesta di sospensione del canone di locazione deve quindi riferirsi a ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili). Sarà quindi opportuno che il conduttore richieda tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la riduzione o sospensione del canone di locazione, dimostrando le ragioni della sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per motivi straordinari e imprevedibili, al fine di giungere ad una soluzione concordata, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione. Il mancato pagamento della locazione da parte del conduttore, anche nell’attuale emergenza e senza le richiamate cautele, potrebbe quindi legittimare il locatore ad agire per recuperare i canoni non riscossi e per promuovere un procedimento di sfratto per morosità.
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Oggetto: Chiusura
per coronavirus gestita dal registratore telematico
Una delle caratteristiche del Registratore telematico, strumento utilizzato da diversi operatori al fine di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, consiste nel comunicare all’Amministrazione finanziaria anche i dati relativi ai giorni di chiusura.
Nelle specifiche tecniche, come modificate dal provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019 n. 1432217, viene precisato che
in caso di interruzione dell’attività dovuta a:
– chiusura settimanale o domenicale;
– chiusura per eventi eccezionali;
– ferie;
– attività stagionale;
– altre ipotesi che non siano dovute a malfunzionamenti
tecnici dell’apparecchio;
il registratore telematico, per il periodo in cui l’esercente
non ha effettuato la chiusura giornaliera, automaticamente elabora e trasmette
un unico file relativo al periodo di interruzione comprendente “la totalità dei
dati (ad importo zero).
Alla riapertura dell’attività, al momento della “prima
trasmissione successiva” il registratore telematico provvederà all’invio dei
dati.
L’attuale situazione di emergenza vissuta dal nostro Paese a
causa del coronavirus è senza dubbio un evento eccezionale che ha comportato la
chiusura forzata di diverse attività commerciali.
Il Registratore telematico, come sopra specificato,
procederà, quindi, automaticamente alla trasmissione dei corrispettivi relativi
ai giorni di chiusura – con importo zero – alla ripresa dell’attività.
L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, “in
alternativa”, l’esercente (o l’intermediario da questi delegati), accedendo
alla propria area riservata può modificare lo stato del registratore telematico
“da «IN SERVIZIO» a «FUORI SERVIZIO»”; il registratore RT “al momento della
sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della
riapertura, imposterà automaticamente il suo «stato» da «FUORI SERVIZIO» a «IN
SERVIZIO»”.
Per coloro che non hanno ancora acquistato o attivato il
registratore RT, poiché rientrano tra i soggetti passivi minori (con volume
d’affari nel 2018 non superiore a 400.000 euro) che si trovano ancora nel periodo
semestrale di “moratoria”, la trasmissione dei corrispettivi telematici deve
essere effettuata direttamente o tramite intermediario incaricato, accedendo
alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Per tali soggetti, come precisato dall’Amministrazione
finanziaria, non occorre trasmettere anche gli importi “a zero” relativi alle
giornate di chiusura, ma soltanto quelli annotati, per il periodo di attività,
sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.