La soluzione del problema relativo alla normativa applicabile alle impugnative delle delibere assembleari degli ETS è resa più urgente dal DLgs. 3.8.2018 n. 105 che ha modificato, tra l’altro, la disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017.
Il testo della richiamata disposizione, come risultante dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo, recita: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Tale termine, peraltro, risulta prorogato al 30 giugno 2020 in virtù della modifica apportata all’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017, dall’art. 4-bis del DL 34/2019, convertito in L. 58/2019.
Aderendo alle ipotesi interpretative fornite dalla dottrina, le delibere di adeguamento statutarie viziate (come, del resto, qualunque altra delibera contraria alla legge o allo statuto) dovrebbero essere impugnate nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2377 – 2379-bis c.c.
E quindi:
- le deliberazioni adottate in violazione della legge o dello statuto potranno essere impugnate dagli associati assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e, ove presente, dall’Organo di controllo, entro novanta giorni dalla data della deliberazione;
- l’impugnazione dovrà essere proposta, mediante atto di citazione, avanti al Tribunale Ordinario del luogo ove ha sede l’ente;
- è opportuno che l’impugnante, con ricorso depositato contestualmente al deposito in cancelleria dell’atto di citazione, chieda l’immediata sospensione dell’esecuzione della deliberazione (l’istanza di sospensione non è necessaria, ma è altamente opportuna, per evitare che si consolidino eventuali diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione: art. 2377 comma 7 c.c. ).
L’adeguamento degli statuti con i quorum e con le disposizioni previste per l’assemblea ordinaria, è prevista soltanto per adeguare gli statuti degli ETS “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Qualunque altra modifica statutaria dovrà, quindi, essere adottata con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea straordinaria, e il verbale della relativa deliberazione dovrà essere sottoscritto dal notaio.
Conseguentemente, qualora la delibera di approvazione di modifiche statutarie diverse da quelle indicate nel testo novellato dell’art. 101 comma 2 fosse adottata con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea ordinaria, tale delibera sarebbe annullabile nel termine breve di novanta giorni.
Qualora poi il verbale, sia pur adottato nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea straordinaria, non fosse redatto e sottoscritto dal notaio, la mancanza della verbalizzazione notarile comporterebbe la nullità della deliberazione, peraltro sanabile (ex art. 2379-bis c.c., mediante una verbalizzazione notarile posta in essere “prima dell’assemblea successiva”).
Per qualunque chiarimento sulle modifiche allo Statuto degli Enti del Terzo Settore e sulle scadenze previste puoi contattare direttamente lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro-Sardo” telefonicamente, sui social o via mail.