Canone di locazione commerciale: si può non pagare a causa del Coronavirus?

Riduzione o sospensione del canone di locazione a causa del coronavirus, tutto quello che c’è da sapere nel nostro approfondimento.

di Paolo Sardo

Il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale ha determinato, purtroppo, non solo una grave emergenza sanitaria, ma anche un negativo impatto sull’economia del paese.

Il lockdown imposto dalle autorità a tutela dei cittadini  per evitare il collasso del sistema sanitario nazionale ha determinato prima una chiusura di specifiche attività e poi, via via nel tempo, una chiusura generalizzata delle altre attività economiche, fatto salve quelle ritenute essenziali o di pubblica utilità, con un divieto sempre più stringente agli spostamenti delle persone.

Stop a scuole, università e manifestazioni, eventi sportivi compresi, spettacoli e chiusura obbligatoria di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, etc. L’emergenza sanitaria e lockdown hanno aggravato la condizione di migliaia di operatori economici che improvvisamente hanno dovuto chiudere o registrare una riduzione della relativa utenza.

Queste misure hanno inevitabilmente influito e influiranno, in maniera sempre più sensibile, sull’economia e sul reddito disponibile delle famiglie, delle imprese e degli enti.

L’Emergenza Coronavirus è quindi un’emergenza sanitaria, ma è anche per tutti un’emergenza finanziaria ed economica poiché le spese legate alle attività continuano. È necessario, quindi, contenere, diluire e differire tali spese nel tentativo di salvaguardare la il proprio business e di preservarlo, in un tempo purtroppo indefinito, fino all’uscita dall’emergenza e alla ripresa, seppur lenta, del normale ciclo economico.

Al fine di richiedere la riduzione o la sospensione del canone di locazione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria è possibile, per il conduttore, invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile).

Tale circostanza, però, non determina un diritto acquisito dal conduttore in tal senso: i divieti di apertura delle attività disposti dai DPCM a causa dell’emergenza sanitaria non riguardano la messa a disposizione dei locali per l’uso stabilito nel contratto di locazione. I decreti, infatti, non limitano la disponibilità dell’immobile o la sua idoneità all’uso pattuito, ma solo la possibilità o meno di svolgervi l’attività.

È innegabile, del resto, che l’immobile sia nella pacifica disponibilità del conduttore e in condizioni da poterlo utilizzare, ma tuttavia, non è possibile goderne al fine di svolgere l’attività. È questa che viene invece preclusa o limitata.

L’impossibilità di svolgere l’attività non è certamente imputabile a nessuna delle parti, ma è dovuta a un’emergenza straordinaria di tutela della salute che nulla ha previsto in merito a possibili sospensioni o riduzioni dei canoni di locazione. Ciò anche alla luce del decreto legge del 16 marzo 2020 che ha previsto che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1“.

La richiesta di sospensione del canone di locazione deve quindi riferirsi a ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili).

Sarà quindi opportuno che il conduttore richieda tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la riduzione o sospensione del canone di locazione, dimostrando le ragioni della sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per motivi straordinari e imprevedibili, al fine di giungere ad una soluzione concordata, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

Il mancato pagamento della locazione da parte del conduttore, anche nell’attuale emergenza e senza le richiamate cautele, potrebbe quindi legittimare il locatore ad agire per recuperare i canoni non riscossi e per promuovere un procedimento di sfratto per morosità.

Quando però interviene un fenomeno eccezionale, quale può considerarsi il Covid-19, il conduttore non è responsabile del suo temporaneo inadempimento: quindi non gli possono essere addebitati interessi moratori, né altri importi a titolo di penale e/o risarcimento del danno.

Il Covid-19 rappresenta, comunque, un evento che, in quanto imprevedibile e inevitabile, può giustificare il recesso, perché si può addurre quale “grave motivo” il carattere di straordinarietà oggettiva del fenomeno, tale da rendere notevolmente gravosa la prosecuzione del contratto: sempre che di ciò venga fornita rigorosa prova.

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Sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro: è un obbligo o una scelta?

Disinfettare e sanificare gli ambienti lavorativi, quali sono le regole da seguire.

La tempesta di notizie a cui siamo sottoposti in questa emergenza sanitaria, che diventa sempre più anche emergenza economica, rischia di far trascurare alcuni aspetti importanti che possono innescare pericolose conseguenze economiche, e, se non attentamente valutate e interpretate, importanti responsabilità. È il caso, ad esempio, delle misure previste dal protocollo d’intesa siglato tra il Governo e i sindacati il 14 marzo 2020, relativo alla tutela dei dipendenti, per il contrasto alla diffusione di Covid 19 (coronavirus).


Tale protocollo riguarda certamente anche gli studi professionali e le aziende non interessate dai provvedimenti di chiusura disposti dai DPCM e dal Decreto MISE, ma, a nostro avviso, interessa indirettamente anche quelle oggi sospese per legge, ma che dovranno riaprire al termine dell’attuale emergenza anche se, com’è prevedibile, ciò avverrà scaglioni temporali.
Nel suddetto protocollo, infatti, oltre all’obbligo di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, visiere, ecc..), nel punto 4 si afferma che: “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
Da come è formulato tale articolo, in cui si dice che “l’azienda assicura” e, con essa per analogia, il Professionista, non sembrano esserci dubbi circa la natura di OBBLIGO e non di scelta a cui è sottoposto l’imprenditore o il professionista tenuto a garantire la “sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
Se il contravvenire a tale obbligo, come affermato da autorevoli autori, in caso di sinistro, esporrebbe le ditte a negative conseguenze che potrebbero comportare anche la rivalsa da parte dell’INAIL o l’inefficacia di eventuali polizze assicurative contratte a favore del personale dipendente, ciò potrebbe verificarsi anche per le ditte che alla riapertura non provvedessero ad adeguarsi a tale dettame senza aver effettuato la suddetta “sanificazione”.
Cosa succederebbe se alla ripresa dell’attività, considerando che il virus non sarà debellato ma dovremo invece abituarci a convivere con esso, si registrassero uno o più casi di contagio e, alle successive verifiche, non si dimostrasse che è stata eseguita la prescritta “sanificazione”?
In merito alla sanificazione, è opportuno specificare che per essa non deve intendersi la classica pulizia, anch’essa richiesta con cadenza giornaliera, ma qualcosa di più approfondito e svolto da ditte specializzate in tale servizio. Per l’emergenza COVID-19, ad esempio, è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020 che prevede il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19. La circolare prevede che tali operazioni siano eseguite da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, (che all’art. 1 lett. e definisce gli interventi di sanificazione) che utilizzino personale dotato di tutti i DPI e che seguano precise norme nello svolgimento del servizio di pulizia (utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3, del camice monouso, di precise norme sulla svestizione, ecc.) e nello smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente contaminato. Al termine dell’intervento, tali imprese, devono rilasciare apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.
Tale certificazione, infine, costituisce documento valido sia in sede di verifica e controllo da parte degli enti preposti che nel caso di contenzioso, sia per documentare la spesa sostenuta al fine del riconoscimento del credito di imposta pari al 50% delle medesime spese.
Credito d’imposta di cui, ai sensi dell’art. 64 D.L. 18/2020, è possibile usufruire fino ad un massimo di 20.000 euro per impresa/studio, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale credito è stato esteso, dall’art. 30 D.L. 23/2020, anche all’acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori volte ad evitare il contagio del virus sempre nei limiti suddetti.

L’accesso alla moratoria sui prestiti non peggiora il rating

Coronavirus, l’accesso alla moratoria non peggiora il rating. Hai chiesto informazioni alla tua banca per la sospensione dei finanziamenti in essere? Hai richiesto anche nuova finanza? Ti è stato risposto che oltre ad essere alternative comprometteresti il tuo rating bancario, faticosamente conquistato?

Di fronte alle risposte date dalle banche per proprio opportunismo è necessario comprendere che:

i paesi europei, anche quelli più reticenti, si stanno convincendo che è necessario adottare tutte le misure finanziarie indispensabili per affrontare le conseguenze economiche della pandemia sia sulle famiglie che sulle imprese: moratorie pubbliche o private sui pagamenti dei prestiti, agevolazioni a nuovi finanziamenti, garanzie e altri interventi di sostegno diretto. Misure finanziarie fruibili su base volontaria, a semplice richiesta come previsto in Italia dal Dl 18/2020, dall’articolo 49 al 57. Tutte queste disposizioni impattano sul sistema bancario, già sottoposto a rigorosi protocolli contabili al fine di identificare i crediti in difficoltà (credit impaired assets) nei propri bilanci. L’epidemia comporterà che i recenti regolamenti (nuova definizione di default, calendar provisioning e le linee guida sui crediti deteriorati) creeranno enormi problemi di accesso al credito, che si sommano alle difficoltà gestionali delle imprese e delle banche in questo periodo.

Per i nuovi regolamenti europei, la modifica delle condizioni contrattuali di un prestito a causa delle difficoltà finanziarie del debitore può determinare una perdita per il finanziatore – creando notevoli problemi circa la valutazione del merito creditizio delle imprese che aderiscano a una moratoria.

Gli interventi in seguito all’emergenza Covid 19

Per l’attuale emergenza economico-finanziaria connessa all’emergenza sanitaria e alle conseguenti misure di lockdown, sono intervenuti nei giorni scorsi i tre organismi regolatori: Esma (European securities and markets authority), Eba (European banking authority) e Banca d’Italia.

Eba ha chiarito che le moratorie da articolo 56 del decreto “Cura Italia” e quelle Abi, non essendo rivolte a singole imprese ma all’intero sistema produttivo, non devono essere considerate misure di forbearance (concessioni peggiorative per la banca rispetto a quelle contrattuali) ai fini Ifrs 9 (principi contabili internazionali) e della nuova definizione di default: l’impresa che chiede la moratoria, quindi, rimarrà in bonis anche ai fini di eventuali ulteriori richieste di nuova finanza.

Ai fini del conteggio dello scaduto, inoltre, i periodi di moratoria non sono computabili e, quindi, non si incorrerà in default nemmeno per lo scaduto precedente alla data di riferimento del Dl 18/2020. 

Eba ed Esma, inoltre, sottolineano che le banche dovranno considerare la capacità di lungo termine del merito creditizio delle aziende, valutando con maggiore flessibilità quello nel breve termine.

Banca d’Italia, infine, con comunicazione del 25 marzo, ha precisato che non si potranno segnalare alla Centrale rischi le riduzioni di accordato per le imprese che beneficiano delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 56 (aperture di credito a revoca, anticipi su crediti e prestiti non rateali), mentre per le sospensioni delle rate di cui alla lettera c) (mutui e finanziamenti rateali), per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto».

Conclusione

È chiara l’intenzione degli organismi regolatori del mercato bancario di impedire che le banche possano classificare come crediti in sofferenza o deteriorati le posizioni di scaduto per effetto delle suddette moratorie, e di ostacolo all’erogazione di nuova finanza alle imprese che invece deve essere favorita. Senza queste precisazioni, infatti, sarebbe estremamente difficoltoso ottenere nuovi finanziamenti da parte delle imprese che, in base alle regole attuali, dovrebbero essere classificate con l’accezione di crediti (in bonis o deteriorati) oggetto di concessioni (forbearance) da parte della banca. 

Le singole banche dovranno ora recepire nei propri regolamenti le nuove linee guida.

Se la banca ti addebita la rata del mutuo nonostante la richiesta di sospensione inviata

D.L. Cura Italia: se la banca ti addebita la rata del mutuo per il quale avevi inviato richiesta di sospensione, puoi tutelarti. Qui puoi trovare il testo della pec da inoltrare all’istituto bancario che, nonostante la richiesta di sospensione, abbia addebitato la rata del mutuo.

In merito all’addebito della rata di _ del mutuo n._________ eseguita dal Vostro istituto il , il sottoscritto fa presente che in data ___ ha inoltrato formale richiesta di sospensione a norma del D.L. 17 marzo 2020 “Cura Italia”.
Con la presente, pertanto, vi intima e diffida a riaccreditare la somma prelevata specificando che le vostre giustificazioni addotte, circa la richiesta di sospensione eseguita su modello (il vostro è stato pubblicato successivamente alla richiesta) non conforme, non legittimano il prelievo.
Neanche in sede giudiziale, infatti, il difetto di forma dell’atto introduttivo inficia la sostanza della tutela richiesta.
La Banca, semmai, avrebbe dovuto prendere in carico tale richiesta e sottoporre al sottoscritto la nuova modulistica, non abusare della posizione creditoria prelevando un altro rateo di mutuo in una emergenza pandemica che impone la chiusura delle attività e il depauperamento della liquidità disponibile.
Fiducioso nell’adempimento, resto in attesa della vostra modulistica al fine di inoltrarvela senza ritardo.

Indennità da 600 euro per le partite Iva: come richiederla

Le domande per ottenere l’ “indennità 600 euro” per i possessori di partita Iva potranno essere presentate dal primo aprile 2020 tramite Pin semplificato, seguendo le istruzioni al link seguente

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539

Puoi contattare lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro Sardo” per assistenza, telefonicamente o dalla nostra pagina contatti.

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Coronavirus: le attività lavorative che restano aperte

Nella serata di ieri, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto ministeriale, in vigore da oggi, che ridisegna la lista delle attività essenziali consentite, modificando quella dell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020. Le novità sono contenute nell’allegato del decreto ministeriale con la nuova lista delle attività essenziali, che corregge e integra il Dpcm del 22 marzo, del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell’Economia, che fa scattare dal 26 marzo la sospensione di attività per le produzioni non indicate nell’allegato al Dpcm. Mentre dal 29 marzo dovranno essere chiuse le attività non indicate nel nuovo allegato al decreto ministeriale, quello di ieri. In entrambi i casi l’apertura è fissata per il 3 aprile.
Nel prosieguo, la lista delle attività consentite nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Codice ATECO con DESCRIZIONE:

  1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali   3 Pesca e acquacoltura   5 Estrazione di carbone   6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale   09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale   10 Industrie alimentari   11 Industria delle bevande   13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali   13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)   14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro   16.24* Fabbricazione di imballaggi in legno   17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)   18 Stampa e riproduzione di supporti registrati   19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio   20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)   21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici   22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)   23.13 Fabbricazione di vetro cavo   23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia   25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale   25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo   26.6 Fabbricazione di elettroterapeutiche apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed   27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità   27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici   28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio   28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)   28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)   32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche   32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   32.99.4 Fabbricazione di casse funebri     33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)   35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua   37 Gestione delle reti fognarie   38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 82.20 Attività dei call center2 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese3 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

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Emergenza Covid 19: le indennità di sostegno per i lavoratori previste dal decreto Cura Italia

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
o non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

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Si può richiedere la sospensione o la riduzione del canone di locazione commerciale a causa del Coronavirus?

L’Aquila, 24 marzo 2020


Oggetto: Coronavirus, la sospensione del canone di locazione commerciale.


Il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale ha determinato, purtroppo, non solo una grave emergenza sanitaria, ma anche un negativo impatto sull’economia del paese.


Il lockdown crescente, imposto dalle autorità a tutela dei cittadini e per evitare il collasso del sistema sanitario nazionale, dal 4 marzo 2020 ha determinato, dapprima una chiusura di specifiche attività e poi, via via nel tempo, una chiusura generalizzata delle altre attività economiche, fatto salve quelle ritenute essenziali o di pubblica utilità, con un divieto sempre più stringente agli spostamenti delle persone.
L’hashtag #ioRestoaCasa, che sintetizza tali normative, è chiaro: stop a scuole, università, manifestazioni, eventi compresi quelli sportivi, spettacoli e chiusura obbligatoria di molte attività quali negozi, bar, ristoranti ecc. L’emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti emessi, in aggiunta alla severa limitazione negli spostamenti, hanno aggravato la condizione di migliaia di operatori economici che improvvisamente hanno dovuto chiudere o registrare una riduzione della relativa utenza.
Tali misure hanno inevitabilmente influito e influiranno, in maniera sempre più sensibile, sull’economia e sul reddito disponibile delle famiglie, delle imprese e degli enti.
L’Emergenza Coronavirus è, quindi, emergenza sanitaria, ma è anche per tutti emergenza finanziaria ed economica, poiché le spese legate alle attività continuano. È necessario, quindi, contenere, diluire e differire tali spese nel tentativo di salvaguardare la continuità dell’attività e di preservarla, in un tempo purtroppo indefinito, fino all’uscita dall’emergenza e alla ripresa, seppur lenta, del normale ciclo economico.
Per quanto esposto, è possibile quindi per il conduttore invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile), al fine di richiedere la riduzione o la sospensione del canone di locazione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
Tale circostanza, però, non determina un diritto del conduttore in tal senso: i divieti disposti dai DPCM in ordine all’emergenza sanitaria, non riguardano la prestazione principale del locatore, ossia la messa a disposizione di locali idonei all’uso stabilito nel contratto di locazione. I decreti, infatti, non considerano l’immobile in cui si svolge l’attività, le sue caratteristiche o la sua idoneità all’uso pattuito. È innegabile, del resto, che l’immobile sia nella pacifica disponibilità del conduttore e in condizioni da poterlo utilizzare, ma, tuttavia, non è possibile goderne al fine di svolgere l’attività. È questa che viene invece preclusa o limitata.
L’impossibilità di svolgere l’attività, non è certamente imputabile a nessuna delle parti, ma è dovuta ad una emergenza straordinaria di tutela della salute.
Né il conduttore, né il locatore hanno dunque colpe, ma in astratto non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, anche alla luce del recente intervento normativo del Governo che con decreto legge del 16 marzo 2020 ha previsto che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1″.
La richiesta di sospensione del canone di locazione deve quindi riferirsi a ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili).
Sarà quindi opportuno che il conduttore richieda tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la riduzione o sospensione del canone di locazione, dimostrando le ragioni della sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per motivi straordinari e imprevedibili, al fine di giungere ad una soluzione concordata, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.
Il mancato pagamento della locazione da parte del conduttore, anche nell’attuale emergenza e senza le richiamate cautele, potrebbe quindi legittimare il locatore ad agire per recuperare i canoni non riscossi e per promuovere un procedimento di sfratto per morosità.


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Mazzaferro Sardo

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Chiusura per coronavirus: la trasmissione del registratore telematico

L’Aquila 20 marzo 2020

Oggetto: Chiusura per coronavirus gestita dal registratore telematico

Una delle caratteristiche del Registratore telematico, strumento utilizzato da diversi operatori al fine di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, consiste nel comunicare all’Amministrazione finanziaria anche i dati relativi ai giorni di chiusura.

Nelle specifiche tecniche, come modificate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019 n. 1432217, viene precisato che in caso di interruzione dell’attività dovuta a:

– chiusura settimanale o domenicale;

– chiusura per eventi eccezionali;

– ferie;

– attività stagionale;

– altre ipotesi che non siano dovute a malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio;

il registratore telematico, per il periodo in cui l’esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera, automaticamente elabora e trasmette un unico file relativo al periodo di interruzione comprendente “la totalità dei dati (ad importo zero).

Alla riapertura dell’attività, al momento della “prima trasmissione successiva” il registratore telematico provvederà all’invio dei dati.

L’attuale situazione di emergenza vissuta dal nostro Paese a causa del coronavirus è senza dubbio un evento eccezionale che ha comportato la chiusura forzata di diverse attività commerciali.

Il Registratore telematico, come sopra specificato, procederà, quindi, automaticamente alla trasmissione dei corrispettivi relativi ai giorni di chiusura – con importo zero – alla ripresa dell’attività.

L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, “in alternativa”, l’esercente (o l’intermediario da questi delegati), accedendo alla propria area riservata può modificare lo stato del registratore telematico “da «IN SERVIZIO» a «FUORI SERVIZIO»”; il registratore RT “al momento della sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo «stato» da «FUORI SERVIZIO» a «IN SERVIZIO»”.

Per coloro che non hanno ancora acquistato o attivato il registratore RT, poiché rientrano tra i soggetti passivi minori (con volume d’affari nel 2018 non superiore a 400.000 euro) che si trovano ancora nel periodo semestrale di “moratoria”, la trasmissione dei corrispettivi telematici deve essere effettuata direttamente o tramite intermediario incaricato, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per tali soggetti, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, non occorre trasmettere anche gli importi “a zero” relativi alle giornate di chiusura, ma soltanto quelli annotati, per il periodo di attività, sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

Studio Commercialisti Associati

         Mazzaferro Sardo