Ma parrucchieri ed estetisti quando riaprono?

di Paolo Sardo

Da anni seguo professionalmente la categoria dei parrucchieri e delle estetiste. Dopo quindici anni a contatto diretto con questa categoria, posso ritenermi , come del resto il nostro Studio, specializzato in questo settore. Con i clienti abbiamo sperimentato diversi approcci di analisi e gestione dell’attività dialogando, confrontandoci e supportandoli costantemente con il nostro lavoro. Abbiamo sostenuto e accompagnato gli imprenditori del comparto, che definisco artisti, scultori e designer della bellezza nello sviluppo del proprio business.

Ne parlo con non poco coinvolgimento perché Il nostro metodo di consulenza E=MC2 nato per consegnare al cliente le redini della propria azienda, gli consente di far comprendere gli effetti e le conseguenze economico-aziendali delle sue scelte. E’ un percorso empatico che inevitabilmente crea un rapporto emotivo forte e, spesso, di amicizia, poiché è il frutto di anni e anni di lavoro svolto insieme, di traguardi e di ripartenze da condividere.

Il percorso di specializzazione mi permette, quindi, di analizzare con piena consapevolezza gli effetti sulla loro attività del lockdown prima e del differimento della riapertura poi.

Una bella lettera che mi è piaciuta tanto è quella scritta in prima persona dall’amministratore delegato di Wella Professional, una società specializzata nei prodotti per parrucchieri e centri estetici, che si assume la responsabilità del suo scrivere quando invita Conte, con toni dimessi, a rivedere la decisione di posticipare a giugno l’apertura dei saloni di parrucchieri o barbieri.

Insieme, quindi, condividiamo e testimoniamo, seppur da punti di vista differenti, le preoccupazioni e le tensioni che si respirano tra gli operatori del settore.

Questa categoria, infatti, vive un dramma enorme da quando hanno appreso, dalla famosa conferenza stampa dei congiunti, di dover restare chiusi fino agli inizi del prossimo giugno. Frustrazione che si è materializzata con il gesto simbolico di due parrucchieri di Padova che si sono incatenati al negozio per protesta.

Questa è una delle categorie in maggiore sofferenza perché sono realtà a “bassissima magnitudo”, la maggior parte di loro è costituita da ditte individuali e da imprese familiari, con due, tre dipendenti, e talvolta questi sono già molto indebitati per l’avvio o il rinnovamento dei locali, per l’acquisto o la sostituzione delle attrezzature che richiedono un’alta rotazione per l’usura, hanno leasing o finanziamenti e, sovente, debiti verso l’erario per gli alti costi di gestione e soprattutto per il costo del personale. Personale per il quale provano attualmente una profonda preoccupazione e apprensione per le sorti della loro occupazione, un misto tra senso di colpa nel non potergli garantire la continuità del rapporto lavorativo, e rabbia per non riuscire a soccorrere chi ha condiviso lo sforzo e l’impegno profuso nella crescita o nelle difficoltà. Persone, i dipendenti, a cui i titolari sono legati, nella maggior parte dei casi, da un rapporto che trascende quello esclusivamente lavorativo e che può durare da anni o, a volte, dall’inizio della propria attività. La “bottega” o laboratorio artigianale dove si coltivano abilità, competenze, formazione nella simbiosi maestro-allievo.

Il capitale umano costituisce, infatti, una preziosa risorsa, ma al contempo la principale criticità emotiva ed economica, difficile da reperire sul mercato del lavoro, esuberante in alcuni giorni della settimana e carente in altri, di solito nei fine settimana, situazione questa che non consente quasi mai il raggiungimento di un punto di efficienza e di massima efficacia.

Con il medesimo garbo e, al contempo, la risolutezza dell’AD di Wella, con la medesima “spinta gentile”, propria della teoria dei nudge, invitiamo il governo a riconsiderare l’apertura dei parrucchieri e delle estetiste prima di giugno, prima che una miriade di micro o piccole realtà artigianali non abbia più la forza e la capacità per potersi rialzare.

Le argomentazioni a supporto di una riapertura anticipata sono diverse, ma quella che ha un peso specifico è costituita dalla crescita esponenziale che si sta registrando sugli “abusivi”, già da sempre piaga della categoria e fonte di concorrenza sleale, ormai divenuta consuetudine diffusa anche tra chi era regolare.

Tale circostanza rappresenta di certo un grave pericolo per la diffusione del Covid 19, così come tutte le attività clandestine, poiché prive di controllo e senza la possibilità di verificare il rispetto dei protocolli sanitari previsti.

Altra considerazione, di portata generale, è quella proposta nell’articolo di Antonio Belloni pubblicato su 24 plus de Il Sole 24Ore, sulla visione “apocalittica” contrapposta a quella “realista” a cui stiamo assistendo oramai da tempo. La prima, quella degli apocalittici è costituita da coloro che antepongono la salute all’economia. Gli apocalittici hanno una visione preoccupata rispetto alla resistenza del virus e sono pessimisti rispetto alla possibilità che la comunità riesca a gestirlo e a contenerlo nel breve periodo.

Pensano, quindi, che l’economia si possa “congelare”, che si possa raffreddarla e tenerla in letargo per un lungo periodo. Nel nome della salute, ritengono che la collettività possa bruciare i risparmi, contrarre debiti a lungo termine, sacrificare i posti di lavoro, accettare come fisiologici i fallimenti massivi di interi settori, e persino di andare incontro a rischi profondi in merito ai tempi di una futura ripresa.

Sono convinti che l’economia possa resistere anche se congelata a lungo e che possa tornare come prima quando riavviata.

Ad essi si contrappongono i realisti. Quelli cioè disposti a barattare un rischio di salute (in più) al fine di salvare posti di lavoro, imprese, redditi e risparmi. Anche i realisti sono convinti che sia necessario un raffreddamento dell’economia per salvaguardare la salute dei cittadini, ma ritengono che debba durare poco, che non serva fermarla, ma basti rallentarla per qualche tempo.

Più propensi a descrivere i danni di un’economia congelata, che di un virus diffuso, i realisti sono dell’idea che ridurre il tempo del raffreddamento significhi salvaguardare un asset importante per l’interesse nazionale quanto lo sia la salute.

Fate presto!

Sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro: è un obbligo o una scelta?

Disinfettare e sanificare gli ambienti lavorativi, quali sono le regole da seguire.

La tempesta di notizie a cui siamo sottoposti in questa emergenza sanitaria, che diventa sempre più anche emergenza economica, rischia di far trascurare alcuni aspetti importanti che possono innescare pericolose conseguenze economiche, e, se non attentamente valutate e interpretate, importanti responsabilità. È il caso, ad esempio, delle misure previste dal protocollo d’intesa siglato tra il Governo e i sindacati il 14 marzo 2020, relativo alla tutela dei dipendenti, per il contrasto alla diffusione di Covid 19 (coronavirus).


Tale protocollo riguarda certamente anche gli studi professionali e le aziende non interessate dai provvedimenti di chiusura disposti dai DPCM e dal Decreto MISE, ma, a nostro avviso, interessa indirettamente anche quelle oggi sospese per legge, ma che dovranno riaprire al termine dell’attuale emergenza anche se, com’è prevedibile, ciò avverrà scaglioni temporali.
Nel suddetto protocollo, infatti, oltre all’obbligo di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, visiere, ecc..), nel punto 4 si afferma che: “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
Da come è formulato tale articolo, in cui si dice che “l’azienda assicura” e, con essa per analogia, il Professionista, non sembrano esserci dubbi circa la natura di OBBLIGO e non di scelta a cui è sottoposto l’imprenditore o il professionista tenuto a garantire la “sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
Se il contravvenire a tale obbligo, come affermato da autorevoli autori, in caso di sinistro, esporrebbe le ditte a negative conseguenze che potrebbero comportare anche la rivalsa da parte dell’INAIL o l’inefficacia di eventuali polizze assicurative contratte a favore del personale dipendente, ciò potrebbe verificarsi anche per le ditte che alla riapertura non provvedessero ad adeguarsi a tale dettame senza aver effettuato la suddetta “sanificazione”.
Cosa succederebbe se alla ripresa dell’attività, considerando che il virus non sarà debellato ma dovremo invece abituarci a convivere con esso, si registrassero uno o più casi di contagio e, alle successive verifiche, non si dimostrasse che è stata eseguita la prescritta “sanificazione”?
In merito alla sanificazione, è opportuno specificare che per essa non deve intendersi la classica pulizia, anch’essa richiesta con cadenza giornaliera, ma qualcosa di più approfondito e svolto da ditte specializzate in tale servizio. Per l’emergenza COVID-19, ad esempio, è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020 che prevede il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19. La circolare prevede che tali operazioni siano eseguite da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, (che all’art. 1 lett. e definisce gli interventi di sanificazione) che utilizzino personale dotato di tutti i DPI e che seguano precise norme nello svolgimento del servizio di pulizia (utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3, del camice monouso, di precise norme sulla svestizione, ecc.) e nello smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente contaminato. Al termine dell’intervento, tali imprese, devono rilasciare apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.
Tale certificazione, infine, costituisce documento valido sia in sede di verifica e controllo da parte degli enti preposti che nel caso di contenzioso, sia per documentare la spesa sostenuta al fine del riconoscimento del credito di imposta pari al 50% delle medesime spese.
Credito d’imposta di cui, ai sensi dell’art. 64 D.L. 18/2020, è possibile usufruire fino ad un massimo di 20.000 euro per impresa/studio, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale credito è stato esteso, dall’art. 30 D.L. 23/2020, anche all’acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori volte ad evitare il contagio del virus sempre nei limiti suddetti.

L’accesso alla moratoria sui prestiti non peggiora il rating

Coronavirus, l’accesso alla moratoria non peggiora il rating. Hai chiesto informazioni alla tua banca per la sospensione dei finanziamenti in essere? Hai richiesto anche nuova finanza? Ti è stato risposto che oltre ad essere alternative comprometteresti il tuo rating bancario, faticosamente conquistato?

Di fronte alle risposte date dalle banche per proprio opportunismo è necessario comprendere che:

i paesi europei, anche quelli più reticenti, si stanno convincendo che è necessario adottare tutte le misure finanziarie indispensabili per affrontare le conseguenze economiche della pandemia sia sulle famiglie che sulle imprese: moratorie pubbliche o private sui pagamenti dei prestiti, agevolazioni a nuovi finanziamenti, garanzie e altri interventi di sostegno diretto. Misure finanziarie fruibili su base volontaria, a semplice richiesta come previsto in Italia dal Dl 18/2020, dall’articolo 49 al 57. Tutte queste disposizioni impattano sul sistema bancario, già sottoposto a rigorosi protocolli contabili al fine di identificare i crediti in difficoltà (credit impaired assets) nei propri bilanci. L’epidemia comporterà che i recenti regolamenti (nuova definizione di default, calendar provisioning e le linee guida sui crediti deteriorati) creeranno enormi problemi di accesso al credito, che si sommano alle difficoltà gestionali delle imprese e delle banche in questo periodo.

Per i nuovi regolamenti europei, la modifica delle condizioni contrattuali di un prestito a causa delle difficoltà finanziarie del debitore può determinare una perdita per il finanziatore – creando notevoli problemi circa la valutazione del merito creditizio delle imprese che aderiscano a una moratoria.

Gli interventi in seguito all’emergenza Covid 19

Per l’attuale emergenza economico-finanziaria connessa all’emergenza sanitaria e alle conseguenti misure di lockdown, sono intervenuti nei giorni scorsi i tre organismi regolatori: Esma (European securities and markets authority), Eba (European banking authority) e Banca d’Italia.

Eba ha chiarito che le moratorie da articolo 56 del decreto “Cura Italia” e quelle Abi, non essendo rivolte a singole imprese ma all’intero sistema produttivo, non devono essere considerate misure di forbearance (concessioni peggiorative per la banca rispetto a quelle contrattuali) ai fini Ifrs 9 (principi contabili internazionali) e della nuova definizione di default: l’impresa che chiede la moratoria, quindi, rimarrà in bonis anche ai fini di eventuali ulteriori richieste di nuova finanza.

Ai fini del conteggio dello scaduto, inoltre, i periodi di moratoria non sono computabili e, quindi, non si incorrerà in default nemmeno per lo scaduto precedente alla data di riferimento del Dl 18/2020. 

Eba ed Esma, inoltre, sottolineano che le banche dovranno considerare la capacità di lungo termine del merito creditizio delle aziende, valutando con maggiore flessibilità quello nel breve termine.

Banca d’Italia, infine, con comunicazione del 25 marzo, ha precisato che non si potranno segnalare alla Centrale rischi le riduzioni di accordato per le imprese che beneficiano delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 56 (aperture di credito a revoca, anticipi su crediti e prestiti non rateali), mentre per le sospensioni delle rate di cui alla lettera c) (mutui e finanziamenti rateali), per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto».

Conclusione

È chiara l’intenzione degli organismi regolatori del mercato bancario di impedire che le banche possano classificare come crediti in sofferenza o deteriorati le posizioni di scaduto per effetto delle suddette moratorie, e di ostacolo all’erogazione di nuova finanza alle imprese che invece deve essere favorita. Senza queste precisazioni, infatti, sarebbe estremamente difficoltoso ottenere nuovi finanziamenti da parte delle imprese che, in base alle regole attuali, dovrebbero essere classificate con l’accezione di crediti (in bonis o deteriorati) oggetto di concessioni (forbearance) da parte della banca. 

Le singole banche dovranno ora recepire nei propri regolamenti le nuove linee guida.

Food delivery somministrazione di bevande e alimenti ai tempi del Covid

Food delivery somministrazione di bevande e alimenti ai tempi del Covid

Food delivery, quali aziende possono somministrare bevande e alimenti ai tempi del Covid? La tua attività è al corrente delle nuove normative? Se ancora non hai compreso se la tua azienda può effettuare servizio a domicilio e continuare a lavorare in tranquillità non ti resta che continuare a leggere queste righe. Preferisci impiegare il tuo tempo a leggere ed essere in regola, oppure chiudere per sempre?

Con il DPCM 1° aprile 2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive di contenimento della pandemia da Covid 19 attualmente in vigore.

Per i pubblici esercizi, dunque, rimane fermo: 

– l’obbligo di sospendere l’attività di apertura al pubblicofermo restando la possibilità di effettuare consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che nel trasporto;

– rimangono sospese anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e quelle situate nelle aree di servizio stradali;

– restano aperte quelle presso gli ospedali e gli aeroporti, nonché quelle poste lungo le autostrade (solo per vendita per asporto);

– possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale.

Il presente DPCM conferma tutte le misure stabilite nei precedenti decreti e, pertanto, non è prevista alcuna deroga per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, birrerie, pasticcerie, ecc…) rispetto ai divieti imposti e alla possibilità concessa per il solo food delivery

Per tale aspetto, che interessa molto gli imprenditori che operano in tali settori poiché costituisce per loro l’unica alternativa alla chiusura totale dell’attività, si specifica che come già previsto nel DPCM dell’11 marzo 2020, richiamato nei successivi decreti, le attività dei servizi di ristorazione, come sopra individuati, hanno la possibilità di fornire il servizio di consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle sole norme igienico sanitarie per il confezionamento e per il trasporto, oltre a quelle attualmente in vigore per il contenimento della diffusione del virus (mascherina, guanti, distanza interpersonale di almeno un metro e possibilmente utilizzo anche di appositi occhiali o visiera).

Il servizio di food delivery, infatti, è da sempre considerato accessorio alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo (SCIA) né dalla normativa nazionale, né, generalmente, dalle singole normative regionali.

Dal punto di vista sanitario, inoltre, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti essendo il servizio di consegna a domicilio incluso nell’attività di ristorazione già abilitata.

Il servizio di food delivery può essere svolto in due modalità:

  • direttamente dall’esercente, in tale caso dovrà essere assicurato il rispetto della normativa igienico-sanitaria per il confezionamento e per il trasporto (con eventuale adeguamento del manuale HACCP nel caso in cui tali servizi non fossero stati già previsti e opportunamente inseriti in tale manuale);
  • consegna tramite aziende terze, in tale caso l’esercente dovrà rispettare la sola normativa igienico-sanitaria relativa al confezionamento (con eventuale adeguamento del manuale HACCP nel caso in cui tale servizio non fosse stato già previsto e opportunamente inserito in tale manuale) e assicurarsi che il trasportatore rispetti le normative igienico-sanitarie relative alla consegna presso il consumatore finale.

Al fine di evitare contestazioni e sanzioni da parte degli organi preposti al controllo, è opportuno, in ogni caso, verificare le specifiche norme regionali e comunali in merito al servizio di consegna a domicilio del luogo in cui è ubicata la propria attività, interpellando lo sportello SUAP al quale va richiesta la normativa specifica e non la semplice interpretazione fatta dai vari organi (se non ricompresi in apposita delibera).

  • restano, altresì, sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché sale giochi e biliardi;
  • restano chiuse le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradalicon esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • possono proseguire,invece, le attività di mense e di catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29), in virtù dell’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020.

La tua azienda rispetta questi requisiti? Se hai qualche dubbio o perplessità scrivici pure nei commenti.