D.L. Cura Italia: se la banca ti addebita la rata del mutuo per il quale avevi inviato richiesta di sospensione, puoi tutelarti. Qui puoi trovare il testo della pec da inoltrare all’istituto bancario che, nonostante la richiesta di sospensione, abbia addebitato la rata del mutuo.
In merito all’addebito della rata di _ del mutuo n._________ eseguita dal Vostro istituto il , il sottoscritto fa presente che in data ___ ha inoltrato formale richiesta di sospensione a norma del D.L. 17 marzo 2020 “Cura Italia”. Con la presente, pertanto, vi intima e diffida a riaccreditare la somma prelevata specificando che le vostre giustificazioni addotte, circa la richiesta di sospensione eseguita su modello (il vostro è stato pubblicato successivamente alla richiesta) non conforme, non legittimano il prelievo. Neanche in sede giudiziale, infatti, il difetto di forma dell’atto introduttivo inficia la sostanza della tutela richiesta. La Banca, semmai, avrebbe dovuto prendere in carico tale richiesta e sottoporre al sottoscritto la nuova modulistica, non abusare della posizione creditoria prelevando un altro rateo di mutuo in una emergenza pandemica che impone la chiusura delle attività e il depauperamento della liquidità disponibile. Fiducioso nell’adempimento, resto in attesa della vostra modulistica al fine di inoltrarvela senza ritardo.
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19 Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere: ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; ✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: ✓ Artigiani ✓ Commercianti ✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari). Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Indennità lavoratori agricoli A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione. Indennità lavoratori dello spettacolo A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. IMPORTANTE Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. COME FARE DOMANDA I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati.