La fattura è alternativa allo scontrino elettronico
(Il Sole 24 Ore del 31/01/2020, Norme e Tributi, pag. 17, Benedetto Santacroce)
L’esercente può inviare allo Sdi la fattura immediata entro 12 giorni ma è opportuno rilasciare al cliente una ricevuta.
Viene confermata la perfetta alternatività tra scontrino elettronico e fattura, consentendo ai commercianti e ai fornitori di servizi a domicilio (quali idraulici e parrucchieri) di utilizzare la fattura immediata (per giunta semplificata) per certificare i corrispettivi in luogo della memorizzazione e di invio tramite registratore telematico. L’invio della fattura immediata entro 12 giorni non obbliga l’esercente al rilascio della stessa al momento della consegna del bene o del completamento del servizio.
Alternatività
fattura e scontrino
Le modalità di certificazione dei corrispettivi per tutti gli operatori di cui
all’articolo 22
del Dpr 633/72(vale a dire i commercianti al minuto, ma anche i
prestatori a domicilio) deve essere documentato con la memorizzazione e l’invio
telematico dei dati secondo le modalità fissate dall’articolo 2 del Dlgs 127/2015.
Questa modalità, però, può essere alternativamente soddisfatta attraverso
l’emissione di una fattura (a dire il vero il sistema Iva riconosce la fattura
quale documento principe per certificare ogni operazione soggetta ad Iva).
Questo principio, definitivamente chiarito dall’agenzia delle Entrate, comporta
come conseguenza che il contribuente (nella richiesta si faceva riferimento
espressamente a parrucchiere e idraulico) può liberamente scegliere se
certificare il corrispettivo con memorizzazione e invio con registratore
telematico ovvero con emissione della fattura. La specifica conseguenza ha un
particolare effetto di semplificazione per tutti coloro che effettuano
prestazioni a domicilio e comporta anche, per i forfettari, la possibilità di
continuare a emettere, in luogo dello scontrino e della ricevuta fiscale la
fattura (addirittura cartacea). Inoltre, tale fattura può essere emessa fino a
400 euro in modo semplificato.
«Immediata» entro 12 giorni
Un ulteriore importante chiarimento riguarda gli obblighi che l’esercente al dettaglio ha quando consegna dei beni al cliente ovvero quando completa una prestazione in negozio e decide di certificare l’operazione con fattura immediata. L’Agenzia chiarisce che in questo caso l’esercente non deve rilasciare il documento commerciale, e può predisporre ed inviare al SdI la fattura entro i 12 giorni successivi. Quindi e questo ha un rilievo anche per i controlli che può effettuare l’amministrazione finanziaria fuori dagli esercizi commerciali in cui sia il cliente che il negoziante potrebbero essere sprovvisti di alcun documento. In effetti, quello che si consiglia al commerciante anche in una logica di tutela commerciale è di rilasciare sempre un documento al cliente che esce dal negozio anche una semplice ricevuta cartacea.
Per ulteriori chiarimenti sull’emissione di fatture e scontrini fiscali puoi contattare direttamente lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro-Sardo” telefonicamente, sui social o via mail.